Risale al Marzo scorso la pronuncia del Tribunale di Padova, emessa nei confronti di un amministratore di Condominio, con la quale l’Autorità ha sancito la nullità dell’incarico di quest’ultimo per non aver ottemperato all’obbligo di legge, contenuto nell’art. 71bis lett. g) disp. att. c.c. e di cui al D.M. n. 140/14, in merito all’aggiornamento annuale. La normativa, riguardante i requisiti obbligatori di cui all’art. 71bis succitato, nel prevedere che, oltre ai cinque requisiti di c.d. “onorabilità”, indicati dalla lettera a) alla lettera e), l’amministratore possegga e sia in grado di documentare anche quelli c.d. “professionalità” sanciti dalle lett. f) e g), è da considerarsi, per come intesa nello spirito del Legislatore, norma di ordine pubblico, a tutti gli effetti, con carattere imperativo ed inderogabile, nonostante la carenza, a dir poco discutibile, del richiamo all’art. 72 disp. att. c.c.. La nullità così scaturita potrà essere eccepita da chiunque vi abbia interesse ed in qualsiasi tempo. Pertanto, seppure in presenza di una clausola contenuta in un regolamento contrattuale che non vincoli l’amministratore al possesso dei requisiti di legge, anche questa dovrebbe intendersi nulla e, in quanto tale, non sanabile neanche se durante l’incarico sopraggiungessero le condizioni di capacità, mancanti al conferimento d’incarico. Da tale nullità scaturirebbe l’incapacità di contrarre, in nome e per conto del condominio amministrato, ogni e qualsiasi atto, dovendo configurarsi il caso del c.d. falsus procurator contemplato dall’art. 1398 c.c., ossia dell’amministratore che, nonostante la nomina, agisce come rappresentante senza averne i poteri, concludendo, in detta veste, contratti con terzi. A tal proposito la Corte di Cassazione a S.U. con la sent. n. 11377/15, ha sancito l’inefficacia del contratto concluso dallo pseudorappresentante e per la sua rilevabilità ope judicis, nell’ipotesi in cui ad agire in giudizio sia il terzo contraente, allorché intenzionato ad ottenere tutela della posizione giuridica che gli deriva da quella stipulazione. Quindi, l’amministratore che agisca senza mandato, è solo un falso rappresentante, in quanto stipula negozi giuridici o, comunque, esercita diritti per conto di altrui, senza essere stato investito del relativo potere, essendo la propria nomina nulla. Conclusione derivante dai principi suesposti è che il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione periodica, così come intesa ai sensi dell’art. 71bis disp. att. c.c. e regolamentata dal D.M. n. 140/14, costituisce motivo di revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea o da parte dell’Autorità Giudiziaria su ricorso anche di un solo condomino, con conseguente eventuale richiesta di risarcimento del danno subito. Infatti, se l’art. 1129 c.c., norma inderogabile ricompresa nel novero degli articoli inderogabili riportati al penultimo comma dell’art. 1138 c.c., considera una “grave irregolarità” dell’amministratore la semplice omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei propri dati professionali al momento dell’accettazione della nomina e/o ad ogni rinnovo del proprio incarico, sanzionando con la revoca anche la mera dimenticanza dell’indicazione di detti dati, a maggior ragione la sanzione della revoca potrà essere comminata nel caso in cui l’amministratore non sia in possesso del requisito essenziale di professionalità relativo alla formazione periodica. Pertanto deve concludersi, anche alla luce della sentenza esaminata, che l’art. 71 bis disp. att. c.c. deve intendersi norma imperativa di ordine pubblico, poiché posta dal Legislatore a tutela di un interesse generale della collettività ed in particolare del condomino consumatore.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice O. Avv. Graziella Colussi ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2485/2016 promossa da: F. D. (C.F.XXXXXXXX), con il patrocinio degli avv. S. R. e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. S.R. - ATTORE/OPPONENTE -contro CONDOMINIO O.M. IN PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE PRO TEMPORE A. sas di RAG. A.D.C. (C.F. XXXXXX), con il patrocinio dell’avv. Z.P. e elettivamente domiciliato in VIA XXXX 35121 PADOVA presso lo studio dell’avv. Z.P. sas di RAG. A.D.C., IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T. (C.F. XXXX), con il patrocinio dell’avv. Z.P. e elettivamente domiciliato in VIA XXX - CONVENUTI -….. (omissis) L’odierno attore esponeva:
1) che l’Assemblea del Condominio O. del 10 dicembre 2015 deliberava la nomina ad amministratore nella figura della società A. sas, il cui legale rappresentante era privo dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; detta delibera veniva impugnata con ricorso per mediazione, procedura che si concludeva con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della successiva delibera del 10 febbraio 2016 che revocava la precedente. che l’Assemblea del Condominio O. del 10 febbraio 2016, oltre a revocare la precedente delibera, deliberava nuovamente la nomina, quale amministratore del Condominio, la medesima società A. sas costringendo l’attore ad una nuova impugnazione per il medesimo motivo in quanto il socio amministratore della società non aveva la prova di avere adempiuto all’obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento previsti dal dm 140/2014 di almeno 15 ore all’anno. Sosteneva di averne fatto espressa richiesta in assemblea e che, per tutta risposta, l’amministratore della società A. sas aveva risposto che gli obblighi “quelli previsti dalla normativa vigente saranno eseguiti a seconda della propria disponibilità” costringendo quindi l’attore ad impugnare la delibera e instaurare di seguito la procedura per mediazione; che la delibera impugnata ed oggetto del presente giudizio èstata poi di seguito revocata e, pertanto, èvenuta a cessare la materia del contendere
osserva
e la causa deve proseguire al solo fine di decidere sulle spese. Quanto premesso, va osservato che il motivo unico di impugnazione della delibera èfondato sul mancato svolgimento della attività di frequentazione dei corsi obbligatori previsti dalla normativa da parte della società amministratrice e per essa dal suo legale rappresentante. Nel decreto ministeriale n. 140 del 2014, entrato in vigore il 09 ottobre 2014, si legge che l’obbligo di formazione ha cadenza annuale ….. (omissis) è pacifico in giurisprudenza che la mancanza di frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di Condominio nel senso che l’amministratore non potrà assumere incarichi per l’anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla. ….. (omissis) All’assemblea del 10 febbraio 2016, per impedire l’impugnativa, l’amministratore avrebbe dovuto fornire la prova di avere eseguito quanto previsto dalla norma e, in mancanza dell’attestato, quanto meno la documentazione attestante l’iscrizione al corso obbligatorio o una autocertificazione; non lo ha fatto costringendo l’attore alla impugnazione della delibera per far valere il proprio diritto ad avere come amministratore del Condominio persona qualificata, come previsto dalla norma. Sa da un lato può ritenersi che la nomina ad amministratore èda ritenere valida perché il Condominio convenuto ha provato la sussistenza dei requisiti dell’amministratore al momento della sua nomina, per avere frequentato il corso obbligatorio per l’anno 2014/2015 dall’altro va dichiarato che l’impugnativa da parte dell’attore con la richiesta di nullità della delibera e conseguente revoca dell’amministratore era legittima e giustificata proprio dal comportamento tenuto dall’amministratore del condominio che non era stato in grado di fornire la prova della sussistenza dei suoi requisiti, prima della sua nomina.
….. (omissis)
Cosìdeciso in Padova, il 24 marzo 2017.
Sentenza n. 818/2017 pubbl. il 24/03/2017 RG n. 2485/2016 Re- pert. n. 1636/2017 del 27/03/2017
Il Giudice O. Graziella Colussi