Con riferimento al disposto dell’art. 1122-bis disp. att. c.c. in tema di installazione di impianti di proprietà esclusiva di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili, deve precisarsi che, essendo collocata quale appendice dell’art. 1122 c.c., la norma si delinea quale sua disposizione speciale che disciplina opere del tutto particolari con un proprio iterprocedurale. I primi due commi dell’art. 1122-bis c.c. trattano in modo assolutamente autonomo gli impianti radiotelevisivi ed informatici e quelli relativi alle fonti di energia rinnovabili, per poi avere una disciplina unitaria nelle disposizioni successive.
Si noti che il soggetto, autore delle opere, non è individuato nel condomino, come nell’art. 1122, bensì nella figura dell’interessato. Mentre per le opere descritte al comma secondo, la norma identifica l’interessato con il titolare della proprietà individuale al servizio di singole unità del condominio, per le sole opere descritte nel primo comma avviene l’ampliamento soggettivo della categoria dei soggetti destinatari. Il condominio già conosce l’eventualità che terzi interessati ad utilizzare delle porzioni comuni nel campo degli impianti dei flussi informatici e delle comunicazioni (ripetitori telefonia e reti Wi-Fi). A fronte di questo ampliamento soggettivo, della norma è volta a precisare i limiti che gli interessati devono osservare nella realizzazione degli impianti.
Infine, nella disposizione speciale dell’art.1122-bis si osserva anche il superamento del concetto di danno, come previsto dall’art. 1102 c.c., a favore del principio di minor pregiudizio che, quanto all’uso delle porzioni comuni, costituisce un limite meno stringente rispetto a quelli generali dell’art. 1102 c.c.. Se la normativa prevede sul tema cosa può disporre l’assemblea, non fa, però, alcun cenno ad eventuali obblighi in merito per l’amministratore. Nella pratica, questi ha sempre e comunque l’onere di convocare un’assemblea, poiché l’intervento del singolo interessa le parti comuni dell’edificio che subiscono una modifica in ragione del progetto del condomino. È l’assemblea che può indicare certe modalità di esecuzione, oltre a poter dettare particolari cautele per l’esecuzione dell’intervento.
L’iter procedurale, quindi, prevede che il singolo dia comunicazione degli interventi che intende eseguire a cui conseguono le modificazioni delle parti comuni, allegando la relazione peritale redatta dal professionista che espone il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi onde evitare eventuali opposizioni sotto il profilo tecnico dell’esecuzione dell’intervento.
L’amministratore convoca l’assemblea che, deliberando con le maggioranze prescritte dall’art. 1136, V° co., c.c.., non potrà porre condizioni in merito alla procedibilità od alla legittimità della installazione, ma solo dettare opportuni accorgimenti, quali modalità alternative o imporre cautele in salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico.
L’eventuale mancato raggiungimento del quorum deliberativo comporta la libertà dell’interessato di installare l’impianto secondo le modalità da lui indicate nella comunicazione e nella relativa perizia all’amministratore.
Per i soli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio delle unità immobiliari, l’assemblea può ripartire l’uso delle parti comuni a richiesta degli interessati salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. La norma non regola, tuttavia, l’eventuale conflitto in caso le richieste di installazione dovessero risultare superiori alla possibilità di ripartizione e sfruttamento della parte comune. Il co. 3 dell’art. 1122-bis, disponendo non un obbligo di ripartizione ma una mera facoltà in capo all’assemblea, si conferma come eccezione a quanto disposto agli art. 1102 e 1120 u.c. c.c., riconoscendo ai condomini non più un pieno diritto, ma una mera facoltà da esprimere in una delibera assembleare. L’interessato infatti, in caso di mancata ripartizione dell’uso della parte comune da parte dell’assemblea, oppure in mancanza della riunione assembleare, potrebbe installare l’impianto anche se venisse astrattamente pregiudicato il pari uso potenziale degli altri condomini, purché abbia reso le comunicazioni di rito, rispettando i limiti previsti.
A tutela dei singoli condòmini rimangono, tuttavia, applicabili le garanzie al diritto di proprietà di cui agli articoli 832 c.c. e 1102 c.c. nonché la possibilità di un intervento ex post dell’assemblea qualora in concreto vi sia il fondato timore che l’installazione non salvaguardi la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico. noltre, a norma dell’art. 1122-bis c.c. non sono soggette ad autorizzazioni gli impianti destinati alle singole unità abitative una formulazione, questa, sibillina, che per lungo tempo ha dato adito ad interpretazioni controverse. In un primo momento si è ritenuto che, ove la terminologia fosse stata intesa nel senso stretto di destinazione, la relativa disciplina avrebbe perso di significato in quanto seppure l’impianto avesse invaso le parti comuni dell’edificio, non sarebbe stato necessario alcun intervento assembleare. Il postulato di questa interpretazione sarebbe stato che tutti gli altri impianti costruiti sulle parti comuni avrebbero avuto necessità di autorizzazione assembleare.
A risolvere questi dubbi interpretativi, è intervenuto il Tribunale di Milano n° 11707/14, che riconosce all’interessato la titolarità di un diritto soggettivo alla realizzazione dell’impianto, che non può essere sottoposto ad una va-lutazione di legittimità o di merito da parte della assemblea condominiale, in conformità dell’art.1102 c.c… Alla luce di tale assunto, questo ultimo capoverso va inteso in senso propriamente letterale: l’interessato ha diritto alla rea-lizzazione dell’impianto con i soli limiti, e nelle forme, previste dal comma 3 del medesimo articolo. L’assemblea, quindi, non ha potere di vietare all’interessato la realizzazione dell’impianto, ma soltanto di suggerire una diversa collocazione o di apportare correttivi al progetto, a tutela della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio, con facoltà di richiedere anche apposite garanzie per gli eventuali danni derivanti dai lavori.
Quindi l’eventuale deliberato assembleare non ha natura di condizione di procedibilità o di legittimità dell’installazione in questione.