In riferimento alla richiesta di un condomino circa l’abbatti-mento delle barriere architettoniche, tale richiesta dev’essere supportata da una certificazione medica che ne attesti lo stato di disabile motorio o può essere portata in assemblea, come innovazione peculiare, anche in assenza di tale documenta-zione per essere approvata con la maggioranza di cui al secondo comma 1136?
Giova preliminarmente evidenziare che l’applicazione dell’art. 1120, comma 2 cod. civ., circa la maggioranza agevolata per procedere ad innovazioni concernenti l’abbattimento di barriere architettoniche, trova applicazione a prescindere dalla presenza di un disabile facente parte del condominio.
La circostanza che nel caso di specie sia presente un disabile comporterà per quest’ultimo maggiori benefici fiscali in quanto, alla detrazione di cui hanno diritto tutti i condòmini a prescindere dalla disabilità, si assomma per il condomino disabile anche gli incentivi di cui ha diritto singolarmente.
Di recente ho acquisito l’amministrazione di un condominio in cui, da circa un anno, due proprietari hanno sostituito gli infissi con un modello diverso da quello stabilito in primis nello stabile. E’ possibile ancora fare qualcosa per tutelare l’edificio o vi è una sorta di prescrizione?
Premessa la facoltà del condomino di effettuare sulle parti di proprietà le opere che ritiene opportune con le limitazioni rappresentate dal pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell’edificio (art. 1122 c.c.), le installazioni descritte possono influire sul decoro architettonico dell’edificio. Pertanto, nel caso di specie occorrerà prima di tutto accertare eventuali violazioni del regolamento di condominio. Ciò sembra evincersi dal Suo riferimento al “modello diverso da quello stabilito in primis nello stabile”. Ove con l’espressione “stabilito” intenda una prescrizione da regolamento, allora sarà piuttosto agevole comunicare ai condomini la violazione della regola e pretendere la sostituzione degli infissi. Nel caso in cui, invece, non vi sia alcuna prescrizione regolamentare riguardante gli infissi, allora occorrerà verificare in concreto se le installazioni effettuate dai condomini effettivamente pregiudichino l’estetica dell’edificio. La questione dovrà quindi essere portata all’attenzione dell’assemblea che dovrà decidere le azioni da intraprendere a tutela dell’estetica dell’edificio. In merito al tempo trascorso, si tratta di azioni che devono essere iniziate entro 5 anni dalla verifica del presunto danno o, come nel caso in questione, entro cinque anni dall’installazione.
L’impianto dell’ascensore è stato finora inutilizzato. Alcuni proprietari vorrebbero rimetterlo in funzione ma altri, avendo appartamenti sfitti, ritengo si opporranno, per contenere le spese. Vanno convocati anche gli inquilini? Come ripartire poi le spese? Premetto che la pulizia scale viene, d’accordo, ripartita per appartamento occupato e non in millesimi, per il problema suddetto.
l principio generale, inderogabile contenuto nell’art. 1118 c.c. prevede che il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni ed è tenuto a contribuire agli oneri condominiali, a prescindere dall’uso effettivo dell’immobile. Pertanto proprio a prescindere da questo, ciascun proprietario dovrà contribuire alle spese condominiali; lo stesso servizio di pulizia ripartito soltanto fra i condòmini che abbiano l’appartamento occupato, non è conforme a diritto, salvo per l’accordo intercorso fra tutti i partecipanti al condominio. Al contempo, per la messa in funzione dell’ascensore, è sufficiente una delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza di cui all’art. 1136 co. 2 c.c.. La decisione non potrà essere, ovviamente, assunta dagli inquilini, ma soltanto dai proprietari, unici a rivestire la qualifica di condomini.
È consentito che un condomino installi telecamere nel suo giardino a seguito di furti subiti?
Il singolo condomino è libero di installare le telecamere, senza chiedere previa autorizzazione al condominio, purché le registrazioni riprendano aree di sua proprietà esclusiva o pertinenze (ad esempio, la porta di ingresso o il suo giardino). L’unico onere in capo al condomino che installa la videosorveglianza consiste nell’informare gli altri condomini. In queste ipotesi, non trova infatti applicazione la disciplina dettata dal Codice della Privacy, in quanto le aree sorvegliate non sono parti comuni, ma zone di proprietà esclusiva in cui l’accesso è consentito solo a soggetti che siano invitati dal proprietario stesso. Nel caso specifico, l’angolo visuale delle riprese del soggetto non è limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza includendo spazi vicinali ripresi, giocoforza, senza il consenso del proprietario dell’area inclusa nell’angolo medesimo e, pertanto, l’installazione presenta profili illeciti, configurando il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.).