Stop alla fornitura d’acqua al condomino moroso e non indigente
Condòmino moroso, stop alla fornitura dell’acqua se non prova lo stato d’indigenza. Il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza emessa il 3 aprile 2018, ha ritenuto di dover aderire a quella corrente giurisprudenziale che non ritiene intangibili i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del condomino. Il ragionamento del Tribunale è ampio: non si ritiene accettabile il generico riferimento all’articolo art. 32 della Costituzione («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo (…)») operato dai sostenitori della tesi contraria, dato che nel nostro ordinamento non sussisterebbe un obbligo per i condòmini in regola con i pagamenti di assumersi personalmente, a fini solidaristici, l’obbligazione dei condòmini morosi. Ciò perché, in nome del diritto alla salute, si sacrificherebbero i diritti dei condòmini in regola con i pagamenti che, di fatto, resterebbero gravati di un obbligo di «solidarietà coattiva». In particolare, nella faspecie mancava proprio la prova dello stato di bisogno in cui verserebbe il condòmino.
Fessure nell’intonaco: per la Cassazione è un danno grave
Le fessure nell’intonaco possono rappresentare gravi vizi dell’immobile, in grado di comprometterne la funzionalità e il normale utilizzo. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 10048/2018. Nel caso preso in esame, un condominio aveva citato in giudizio l’impresa di costruzione e il progettista per la presenza di una serie di vizi ritenuti gravi, primo tra tutti la presenza di numerose fessure nell’intonaco. Secondo la Corte d’Appello, le fessurazioni non compromettevano la solidità e la durata dell’edificio, ma avevano un impatto solo sull’aspetto decorativo. Per questo motivo aveva ridimensionato le richieste di risarcimento del condominio. La Cassazione ha però ribaltato la situazione accogliendo le richieste del condominio. I giudici hanno sottolineato che le fessurazioni causavano il rigonfiamento degli intonaci e infiltrazioni e che sono gravi difetti dell’opera anche quelli che riguardano gli elementi secondari e accessori, “purchè tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene”. Il costruttore è stato quindi condannato ad un risarcimento congruo alla gravità dei danni arrecati dai difetti presenti nell’immobile.
In crescita l’età media dei proprietari di casa
È sempre più alta l’età di chi vuole acquistare una casa. E’ quanto emerge da uno studio del Gruppo Tecnocasa che sottolinea come, dal 2012 al 2017, sono aumentate le percentuali di acquirenti nelle fasce di età superiori a 45 anni.
La ragione del fenomeno va ricercata in una maggiore difficoltà di accesso al credito soprattutto tra i più giovani, spesso a causa dell’instabilità lavorativa, ma anche dei nuovi comportamenti che li vedono sempre più preferire la locazione dell’abitazione alla proprietà della stessa. L’aumento nelle fasce di età più elevate è spiegabile anche con un ritorno all’acquisto della casa ad uso investimento e della casa vacanza. In particolare, a livello italiano la percentuale più alta di acquirenti si concentra nella fascia tra 35 e 44 anni.