Un vademecum dell’Ente nazionale energia e ambiente spiega in dettaglio il funzionamento della detrazione energetica e le pratiche corrette per ottenerla. Un ampio spazio della guida è dedicato alle disposizioni relative all’ efficientamento delle parti comuni in condominio. In condominio, l’ecobonus deve riguardare le parti comuni e deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti, non come nuova realizzazione in ampliamento. Inoltre l’involucro edilizio dell’intero edificio deve essere di qualità bassa prima dell’intervento e risultare almeno di qualità media subito dopo, sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva. A ricordare i principali requisisti per accedere all’agevolazione fiscale ”energetica”, è la guida che l’Enea ha pubblicato il 10 settembre scorso, allo scopo di informare i contribuenti sugli ultimi aggiornamenti normativi e sgombrare il campo dagli errori più comuni. A cominciare proprio dal concetto in apparenza più banale, ovvero che l’ecobonus, in condominio, non può che riguardare le parti comuni. Alla detrazione possono accedere tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e quelli che possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. In luogo delle detrazioni, i contribuenti potranno anche optare per la cessione del credito. Per ottenere l’accesso al superbonus, chiarisce Enea, gli edifici dovranno essere “esistenti” alla data della richiesta di detrazione, ovvero accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi. Inoltre, gli edifici dovranno essere dotati di impianto termico. Più in dettaglio, l’Enea ha spiegato che l’intervento, per accedere all’agevolazione, deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente. Il limite massimo di spesa ammissibile sarà pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Laddove, grazie agli interventi di ristrutturazione, si ottenga una riduzione di una o di due classi di rischio sismico inferiore, la detrazione potrà raggiungere, rispettivamente, 1’80% e 1’85% per le spese totali sostenute dal 1 ° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021. In questi casi, il limite massimo di spesa ammissibile sarà di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Inoltre, i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (U) devono essere superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010), mentre i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali devono essere inferiori ai limiti analoghi riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010. Infine, rientrano tra gli interventi agevolabili le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (ad esempio i ponteggi, le nuove soglie o davanzali, il rifacimento degli intonaci), le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi e della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell ‘APE (Attestato di Prestazione Energetica). La Guida si sofferma a lungo sulla documentazione necessaria per richiedere la detrazione. Tra i documenti necessari, sottolinea il vademecum, c’è l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato. Questa deve contenere la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie, i valori delle trasmittanze termiche, la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti. Inoltre, è necessaria la dichiarazione che tutti gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica e l’ APE. Una parte rilevante della Guida è dedicata ai destinatari dell’agevolazione. Possono accedere all’ecobonus condominiale tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e posseggono un diritto di proprietà sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. E’ possibile ottenere l’agevolazione per quegli edifici che, alla data della richiesta di detrazione, siano “esistenti” ( ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi) e dotati di impianto termico. L’agevolazione prevede una percentuale di detrazione che va al 70% all’85% per spese sostenute nel corso 2021.