DL Rilancio: arriva l’Ecobonus 110%
Introdotto dal Decreto Rilancio (attuativo dell’articolo 119 del dl 34/2020) per dare una nuova spinta all’efficienza energetica e la sostenibilità di tutto il Paese e incentivare la ripresa del settore edilizio, il Superbonus 2020 prevede una detrazione fiscale al 110% in 5 rate annuali di pari importo per determinati interventi effettuati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 di: riqualificazoine energetica (isolamento, riscaldamento, approvvigionamento di energia ecc.); adeguamento antisismico degli edifici;
- installazione degli impianti fotovoltaici;
- installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Vengono inoltre reintrodotti la cessione del credito e lo sconto in fattura, offrendo così l’opportunità a tutti di beneficiare dell’agevolazione, effettuando i suddetti lavori a costo zero o quasi.
Superbonus 110%: requisiti
Il Superbonus 110% è applicabile se viene effettuato almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti”.In questo caso l’aliquota della detrazione fiscale sale dal 65% al 110% anche per gli altri lavori ritenuti non trainanti. Viene sempre richiesto il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari o, dove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da attestare mediante APE.
Ecobonus 2020: beneficiari
Possono beneficiare del Superbonus 110%, per immobili che non siano di tipo signorile, ville di lusso, castelli, palazzi di eminenti pregi storici e artistici:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- i condomìni (in questo caso le unità immobiliari possono essere destinate anche ad uffici e negozi e i beneficiari possono risultare, indirettamente, anche imprese o professionisti);
- gli istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Interventi trainanti: isolamento termico
Rientra tra gli interventi ritenuti trainanti l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. L’agevolazione riguarda tutti gli edifici o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (condomini o villette a schiera).
La detrazione è calcolata sull’ammontare complessivo delle spese non superiori a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro mpoltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (per gli edifici da 2-8 unità immobiliari);
- 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (per gli edifici > 8 unità immobiliari).
I materiali isolanti utilizzati nell’intervento devono rispettare i criteri ambientali di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Interventi trainanti: sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati
Rientrano tra gli interventi trainanti anche anche quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici condominali per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Sono detraibili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Il tetto di spesa massimo è pari a:
- 20.000 euro moltiplicati per ogni unità immobiliare che compone l’edificio per gli edifici fino a 8 unità immobiliari;
- 15.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.
Ecobonus 110%: altre spese detraibili
Rientrano tra le spese che è possibile portare in detrazione anche quelle relative alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprese:
- la redazione, le asseverazioni e l’attestato di prestazione energetica;
- le spese sostenute sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.
Detrazione 110%, sconto in fattura o cessione del credito
Il Superbonus 110% può essere fruito in diversi modi a scelta del contribuente:
- come detrazione pari al 110% recuperabile in 5 anni;
- come sconto immediato sul corrispettivo dovuto fino all’importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento che potrà poi recuperarlo come credito d’imposta oppure cederlo ad altri, incluse banche o operatori finanziari;
- come credito d’imposta da cedere a terzi, compresi intermediari finanziari e banche.
Superbonus 110%: documentazione e adempimenti
Per ottenere lo sconto in fattura accedendo all’Ecobonus 110% è necessario :
- il visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni (commercialista, consulente del lavoro, perito, direttore di CAF) che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- l’asseverazione degli interventi rilasciata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici minimi, previsti dagli specifici decreti attuativi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati come previsto dal comma 13;
- comunicare i dati in via telematica all’ENEA e trasmettere una copia dell’asseverazione con modalità e procedura stabilite dal decreto MiSE.