Con la legge di riforma del condominio, entrata in vigore da 18 giugno 2013, nuove norme hanno visto la luce. In particolare in materia di innovazione e sicurezza , particolare cura è stata osservata per gli impianti di videosorveglianza.L’installazione degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio, risulta essere una spesa straordinaria che ai sensi dell’art. 1122-ter c.c, ogni assemblea potrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà, 500 millesimi, del valore millesimale dell’edificio, di cui al secondo comma dell’articolo 1136. Il condomino dissenziente è obbligato a partecipare alla spesa di installazione? Tale fattispecie non rientra, quindi, fra le innovazioni gravose che consentono al singolo condomino la possibilità di non trarne vantaggio, rimanendo esonerati dalla spesa in questione, ai sensi dell’art. 1121 c.c. In tal caso la maggioranza vincola l’eventuale minoranza dissenziente, ritenendo il legislatore, la sicurezza esigenza primaria del condominio.