L’Associazione ha definito una serie di indicazioni che consentono ai nostri associati di usufruire al meglio delle nostre proposte formative. A cominciare dall’effettiva quantificazione delle 15 ore imposte dal D.M. 140, che risulta essere l’unica garanzia per i condòmini amministrati da professionisti A.N.AMM.I.
L’ A.N.AMM.I. eroga un aggiornamento professionale ma di facile approccio, nozioni tese ad aggiornare i propri soci per garantire ai condòmini-utenti, quei requisiti imposti dalla legge, abilitanti all’esercizio della professione. È bene ricordare che l’aggiornamento annuale impone almeno 15 ore effettive di formazione: il problema è quantificare il tempo richiesto per legge; in altre parole, le lezioni devono essere “cronometrabili”. Ed è proprio ciò che l’amministratore può fare con i moduli audio-video relativi all’aggiornamento 2016, modalità prescelta dall’A.N.AMM.I. per l’erogazione dell’aggiornamento. Con questo per- corso l’A.N.AMM.I. persegue l’obbiettivo del miglioramento e del perfezionamento della competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominale e sicurezza degli edifici, promuovendo l’aggiornamento delle competenze in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologia. Ecco perché, nei programmi dell’A.N.AMM.I., accanto alle ultime pronunce sulla morosità condominiale e sui lavori straordinari, sono inseriti temi come la domotica, che sta prendendo sempre più piede, e gli effetti pratici del cambiamento climatico, come la protezione degli edifici contro i fulmini. Al contempo, lo scopo conseguito con l’aggiornamento è quello di accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quale presupposto per un esercizio professionale di qualità. Il Presidente Giuseppe Bica ripete spesso che “un amministratore di condominio deve essere un po’ fiscalista un po’ avvocato, un po’ psicologo”. Proprio perché l’amministratore è un professionista a tutto campo, su alcuni argomenti, occorrono esperti accreditati in grado di trasmettere specifiche competenze. Per giunta, il decreto del 2014 prescrive che tutti i docenti debbano rispondere a criteri di esperienza e professionalità. Nel concetto di serietà che contraddistingue tutte le iniziative associative l’ A.N.AMM.I. come imposto dalla norma, comunica all’inizio dell’anno, al Ministero della Giustizia tramite un indirizzo Pec dedicato, contenuti degli interventi dei relatori, i nominativi di questi e le modalità di erogazione dell’aggiornamento. Quanto sopra è statuito dal D.M. 140, allo scopo di consentire al dica- stero responsabile di effettuare i controlli di legge, ulteriore garanzia per gli associati. È bene ricordare che, una volta completato il corso di aggiornamento, l’amministratore dovrà, a norma di legge, sostenere l’esame finale, da svolgere presso una sede a scelta del professionista. All’associato che ci domanda perché dover sostenere una verifica de visu, quando altre strutture non lo richiedono, l’A.N.AMM.I. invita a riflettere… Quale è il vantaggio per l’Associazione di organizzare sedute di esami, a volte anche individuali, in tutte le sedi in Italia? Nessuno, se non fosse che tale modalità è imposta dalla legge. L’adempimento richiede, infatti, l’effettiva esistenza dell’Associazione ed unamassiccia presenza sul t e r r i t o r i o , per consentire agli esaminandi, di raggiungere i nostri uffici, formatori-esaminatori e personale di segreteria disponibile ad accoglierli. Il superamento della verifica consente all’A.N.AMM.I. il rilascio della Certificazione, ai sensi del D.M. in questione, al fine di dare evidenza oggettiva dell’aggiornamento sostenuto. Questo attestato, come emerge anche dalla normativa vigente, è fondamentale per lo svolgimento della professione di amministratore di condominio. In occasione del rinnovo o della prima nomina, infatti, l’assemblea può controllare, sulla base del decreto ministeriale, i titoli formativi del professionista: non soltanto l’effettiva frequentazione del corso di base, ma anche di quello di aggiornamento periodico. Chi non è in grado di dimostrare la propria formazione e/o ag- giornamento, è destinato ad essere escluso dal mercato, non possedendo i requisiti previsti dall’art. 71-bis lett. g) disp. att. c.c.. Se comunque ricevesse l’incarico, non avrà diritto al compenso, al pari di chi svolge un’attività professionale senza averne titolo, in quanto la sua nomina è, di fatto, nulla.