Secondo due diverse pronunce amministrative, non è rilevante la precarietà della struttura, l’amovibilità e la mancanza di opere murarie, ma l’utilizzo che si fa del manufatto. Gazebo e porticati di grandi dimensioni, o che per le loro caratteristiche non possono definirsi opere precarie, necessitano del permesso di costruire per l’installazione. Lo hanno spiegato, con due diverse pronunce, i Tribunali Amministrativi della Toscana e della Calabria.
Con la sentenza 556/2018, il Tar Toscana ha spiegato che i gazebo non precari, ma destinati a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi e aumentare il carico urbanistico. Non è rilevante la precarietà della struttura, l’amovibilità e la mancanza di opere murarie, perché a determinare il titolo abilitativo è l’utilizzo che si fa del manufatto. Nel caso esaminato dai giudici, il gazebo aveva una superficie di 24 metri quadri, era dotato di una struttura con tubi di ferro, infissi in una piastra di cemento e di una copertura di plastica. Si trattava, quindi, di una struttura destinata a soddisfare esigenze permanenti che alterava lo stato dei luoghi incrementando anche il carico urbanistico. Lo stesso discorso vale anche per la realizzazione di un porticato. Questa volta sono stati i giudici del Tar Calabria, con la sentenza 887/2018 a pronunciarsi sul titolo abilitativo necessario per un manufatto adiacente al fabbri-cato esistente, realizzato con travetti in legno an-corati al pavimento con piastre di acciaio, costituito da due locali. Il manufatto era chiuso da un lato con pannelli in legno, vetro e plastica e aveva una copertura con montanti in legno e lamiera.
Durante la costruzione, il Comune aveva ordinato la sospensione dei lavori edili, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi. Anche in questo caso, i giudici hanno affermato che ciò che caratterizza una costruzione precaria non sono i materiali impiegati o il tipo di fissaggio a terra, ma l’uso cui è destinata. Dal momento che il portico doveva essere utilizzato per un’attività commerciale, il Tar ha quindi presunto un utilizzo permanente.
Tale tendenza è confermata anche dal primo elenco del glossario unico (DM 2 marzo 2018), contenente gli interventi di edilizia libera ed emanato ai sensi del decreto sulla Scia (D.lgs. 222/2016). Secondo il glossario, sono opere di edilizia libera l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo di limitate dimensioni non stabilmente infissi al suolo. Il glossario aggiunge inoltre che rientrano nell’edilizia libera le opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni.